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Che cos’è la dichiarazione F-GAS e quali sono stati gli ultimi aggiornamenti a livello europeo

Annualmente le aziende che utilizzano apparecchiature e gestiscono impianti con emissioni di gas fluorurati sono tenute a trasmettere una dichiarazione chiamata F-GAS che testimonia la quantità di emissioni prodotte al Ministero dell’Ambiente.

Questi gas hanno un impatto negativo sull’ambiente in quanto favoriscono l’aumento del riscaldamento globale, riducendo lo strato di ozono.

Nell’articolo di oggi ci occuperemo di descrivere le caratteristiche principali della dichiarazione F-GAS, analizzando i cambiamenti introdotti dall’aggiornamento della relativa normativa a livello europeo.

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Dichiarazione F-GAS, una panoramica sugli aspetti principali

Secondo l’articolo 16 del DPR 43/2012 la dichiarazione F-GAS ha lo scopo di certificare la quantità di gas a effetto serra che un’organizzazione industriale utilizza durante l’installazione e la manutenzione di impianti che producono una quantità di gas fluorurati uguale o maggiore a tre chili.

Le tipologie di impianti che rientrano nella normativa sono le seguenti:

  • Impianti di protezione antincendio
  • Pompe di calore
  • Impianti di condizionamento d’aria
  • Impianti di refrigerazione come vetrine refrigerate, banchi frigo, celle frigorifere eccetera.

L’articolo 2 del Regolamento Europeo 517/2014 identifica i gas che fanno parte della categoria dei fluorurati ad effetto serra:

  • esafluoruro di zolfo
  • idrofluorocarburi
  • perfluorocarburi
  • tutti quei gas ad effetto serra, o miscele, presenti nell’Allegato I.

 

Chi ha il dovere di compilare la dichiarazione F-GAS?

Secondo la normativa il compito di compilare la dichiarazione F-GAS spetta all’operatore ovvero quella persona che nella realtà si occupa di controllare che non ci siano intoppi nel funzionamento tecnico dell’impianto.

La figura dell’operatore coincide nella maggior parte dei casi con quella del proprietario dell’impianto al quale viene concessa la possibilità di delegare, mediante apposito contratto, le attività di funzionamento tecnico ad un esterno o ad una società.

Anche la compilazione della dichiarazione stessa può essere delegata ma è necessario che:

  • nella scheda anagrafica dell’operatore siano inseriti i dati del proprietario dell’impianto;
  • nella sezione relativa alla “persona di riferimento” siano inseriti i dati della società (o della singola persona) incaricata della compilazione.

Nella pratica l’operatore che esegue il controllo sul funzionamento tecnico si occupa di:

  • verificare il funzionamento ordinario;
  • valutare controllare dei componenti e relativo funzionamento;
  • valutazione circa l’eventuale implementazione di modifiche tecniche, della quantità di gas presenti nell’impianto di refrigerazione o nelle singole macchine;
  • eventuali riparazioni.

 

Cosa prevede la normativa F-GAS e come cambia la gestione e la manutenzione degli impianti

La normativa F-GAS, ovvero il Regolamento UE 517/2014, è stata aggiornata quest’anno con l’obiettivo di ridurre progressivamente i limiti di gas fluorurati immessi del 79% entro il 2030.

Le novità riguardano quattro aspetti e riguardano sia i nuovi impianti che quelli esistenti:

  1. revisione dei limiti relativi alle perdite di GWP: tutti gli impianti che presentano un alto valore in tale senso saranno sottoposti ad un maggior controllo;
  2. riduzione della quantità totali di F-GAS a livello europeo: tra le principali conseguenze legate a questo aspetto ci sono phase-out e crescita dei prezzi dei gas refrigeranti con GWP elevato;
  3. divieto di utilizzo nei nuovi sistemi di gas con GWP maggiore di 2500: questo comporta la completa sostituzione del gas refrigerante R404A;
  4. divieto di utilizzo nei gas refrigeranti con GWP maggiore di 2500 per la manutenzione di impianti con una carica refrigerante maggiore di 40 Ton di Co2 equivalente: per la manutenzione dovrà essere impiegato solo gas R404A rigenerato.

Ad ottobre è stato raggiunto un accordo provvisorio sulla riduzione graduale di sostanze responsabili del riscaldamento globale e della riduzione dello strato di ozono.

Il presente accordo provvisorio mira ad azzerare entro il 2050 il consumo di idrofluorocarburi (HFC) e a portare la produzione dei gas HFC al 15% a partire dal 2036.

Sia nel caso della produzione che in quello del consumo di HFC si procederà sulla base di un calendario di assegnazione delle quote decrescente riportato nell’Allegato V e VII.

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